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Estratti Conto Mancanti e Ricalcolo del Saldo: La Cassazione Chiarisce (Ord. 5577/2025)

  • Immagine del redattore: Giovanni Currò
    Giovanni Currò
  • 28 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5577 del 3 marzo 2025)  offre importanti chiarimenti su questioni cruciali nei rapporti tra banche e clienti, in particolare riguardo alla ricostruzione dei saldi di conto corrente in assenza di documentazione completa e alla determinazione delle rimesse con effetto solutorio ai fini della prescrizione.   


Il Contesto: Azione di Ripetizione dell'Indebito

Il caso riguardava la domanda di un correntista volta a ottenere la dichiarazione di nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente (relative a interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto) e la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca. La problematica principale nasceva dal fatto che il correntista non aveva prodotto tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, iniziato nel 1988, ma solo a partire dal 1° gennaio 1989, con ulteriori lacune documentali in periodi successivi (mancanza dell'estratto conto di maggio 2005 e di alcuni riassunti scalari).   


Estratti Conto Mancanti: È Possibile Ricostruire il Rapporto?

La banca sosteneva che la mancanza di alcuni estratti conto impedisse la ricostruzione del rapporto e, di conseguenza, l'accertamento dell'eventuale credito del correntista.   


La Cassazione, tuttavia, ha ribadito un principio ormai consolidato: la mancanza parziale degli estratti conto non preclude di per sé la possibilità di rideterminare il saldo. Il giudice può infatti basarsi su altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete, come contabili bancarie, scritture contabili, o anche affidarsi a una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) che analizzi la documentazione disponibile.   


Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto che la mancanza di un solo estratto conto mensile su un rapporto durato 22 anni e di alcuni scalari (ritenuti meno rilevanti ai fini della ricostruzione dei movimenti rispetto agli estratti conto) non inficiasse la possibilità di ricostruire il rapporto, avvalendosi anche del lavoro di raccordo svolto dal CTU.   


  • Principio chiave: L'onere della prova spetta a chi agisce per la ripetizione dell'indebito (il correntista). Se mancano gli estratti conto iniziali, il ricalcolo parte dal saldo del primo estratto conto disponibile (eventualmente azzerandolo se a debito e non vi è prova contraria). Se mancano estratti intermedi, si deve provare l'impatto di quel periodo; altrimenti, si raccorda l'ultimo saldo disponibile prima della lacuna con il primo saldo successivo.   

Prescrizione e Rimesse Solutorie: Il Principio del "Saldo Rettificato"

Un altro punto fondamentale affrontato dall'ordinanza riguarda l'individuazione delle rimesse "solutorie" (quelle che eccedono il fido e hanno l'effetto di "pagare" il debito pregresso, facendo decorrere la prescrizione per l'azione di ripetizione). La banca sosteneva che si dovesse guardare al "saldo banca", ovvero quello risultante dagli estratti conto originari.   


La Cassazione ha invece confermato l'orientamento prevalente che predilige il criterio del "saldo rettificato". Ciò significa che, prima di verificare quali versamenti abbiano avuto natura solutoria, è necessario:   


  1. Ricalcolare il saldo del conto corrente depurandolo da tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla banca (interessi anatocistici, commissioni non dovute, interessi ultralegali non validamente pattuiti etc.).   

  2. Solo su questo saldo, rettificato appunto, si andrà poi a verificare se e quali versamenti abbiano avuto natura solutoria, determinando così il momento da cui decorre la prescrizione per la richiesta di rimborso.   

  3. Principio chiave: L'accertamento della natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa deve avvenire sul saldo epurato dagli addebiti illegittimi. Utilizzare il "saldo banca" finirebbe per vanificare l'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole illegittime.   

Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza ribadisce principi importanti a tutela dei correntisti:

  1. Anche in presenza di documentazione incompleta, non è preclusa la possibilità di contestare addebiti bancari ritenuti illegittimi e chiederne la restituzione.

  2. Ai fini della prescrizione, ciò che conta è il saldo effettivo del conto, depurato da tutte le poste illegittime applicate dalla banca nel corso del rapporto.


È sempre fondamentale conservare con cura tutta la documentazione bancaria, ma questa pronuncia conferma che lacune documentali non gravi non rappresentano un ostacolo insormontabile per far valere i propri diritti.



Per una consulenza specifica sulla vostra posizione bancaria, lo Studio Curro è a vostra disposizione.


 
 
 

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