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Finanziamenti COVID: quando il 'sostegno' diventa un boomerang che azzera il credito bancario

  • Immagine del redattore: Giovanni Currò
    Giovanni Currò
  • 9 minuti fa
  • Tempo di lettura: 7 min

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7134 del 25 marzo 2026 segna un punto di non ritorno nella gestione del contenzioso bancario legato ai finanziamenti garantiti dallo Stato (ex D.L. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità"). Il provvedimento cristallizza un principio fondamentale: l'utilizzo di tali strumenti per "mettere in sicurezza" esposizioni pregresse di aziende già insolventi non è solo una pratica censurabile, ma determina la nullità del contratto e la perdita del diritto alla restituzione delle somme.


Il caso: un'insolvenza "mascherata" dai prestiti COVID

La vicenda riguarda una banca che aveva erogato due finanziamenti chirografari a una società poi fallita, utilizzando le misure di sostegno alla liquidità per coprire uno scoperto di conto corrente già esistente presso il medesimo istituto.


Dall'analisi tecnica dei bilanci (esercizi 2017 e 2018), emergeva una situazione di insolvenza irreversibile già in fase pre-COVID:


  • Indebitamento tributario e previdenziale massiccio.

  • Rapporto debito/patrimonio netto pari a circa 32-34, ben oltre il limite legale di 7,5 previsto per l'accesso alle garanzie pubbliche.

  • Assenza di prospettive di risanamento valutabili ex ante.

La strategia "Win-Win" della Banca: Conversione del rischio

In questo contesto, la banca ha attuato quella che tecnicamente può definirsi una manovra di ristrutturazione egoistica del credito. Invece di gestire la crisi dell'impresa, l'istituto ha:


  • Erogato nuova finanza garantita dallo Stato.

  • Utilizzato tali somme per estinguere l'esposizione chirografaria (e quindi rischiosa) della società verso la banca stessa.

  • Risultato: La banca ha trasformato un rischio di credito "puro" in un credito garantito dallo Stato, di fatto traslando il peso dell'insolvenza dell'impresa sulla collettività.

Inquadramento Giuridico: Dal "Reato-Contratto" all'art. 2035 c.c.

La Suprema Corte ha confermato un impianto sanzionatorio durissimo per gli istituti di credito:

  • Nullità per violazione di norma imperativa: Il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. poiché la sua stipulazione integra il reato di concorso in bancarotta semplice (art. 217 l.fall.), avendo ritardato l'emersione del dissesto e aggravato il passivo.

  • Irripetibilità del credito (Offesa al Buon Costume): La Cassazione compie un passo ulteriore, applicando la soluti retentio prevista dall'art. 2035 c.c.. La condotta della banca è stata ritenuta contraria al "buon costume economico", inteso come l'insieme dei principi etici e di correttezza che devono governare il mercato.

  • Conseguenza: La banca non solo vede annullato il contratto, ma non può nemmeno chiedere la restituzione delle somme erogate in sede di ammissione al passivo.

Implicazioni per i Professionisti e la Curatela

Questa sentenza fornisce ai Curatori Fallimentari e ai consulenti tecnici uno strumento di pressione senza precedenti. Non è più necessario limitarsi all'azione risarcitoria per abusiva concessione del credito (spesso complessa nella quantificazione del danno); oggi è possibile puntare direttamente alla declaratoria di nullità dell'intero debito bancario residuo e all'esclusione dello stesso dallo stato passivo.


Per le aziende e i consulenti: È essenziale monitorare le operazioni di finanziamento effettuate nel periodo 2020-2022. Laddove il finanziamento COVID sia servito esclusivamente a "ripianare" vecchi debiti di un'azienda già in crisi, il rischio per la banca è la perdita totale del credito.


Il Commento di Giovanni Currò

L’ordinanza n. 7134/2026 mette a nudo una realtà che, come tecnici, abbiamo osservato costantemente nell'ultimo quinquennio: la trasformazione di un'insolvenza strutturale in una "temporanea difficoltà da pandemia" al solo scopo di attivare le garanzie statali.


Il confine tra crisi e decozione

Nel periodo emergenziale, la distinzione tra un’azienda colpita dal lockdown e una già "decotta" è stata spesso ignorata. Tecnicamente, però, i bilanci pre-COVID offrono una fotografia inequivocabile:


  • Insolvenza strutturale: Se già nel 2018-2019 l'azienda presentava debiti erariali imponenti e un patrimonio netto eroso, il COVID è stato solo l'acceleratore di un processo già segnato.

  • L'azzardo morale della banca: Finanziare un'impresa in questo stato non è "sostegno", ma un'operazione dilatoria che aggrava il dissesto a danno della massa dei creditori.

La Strategia "Win-Win" sotto la lente peritale

Dalle analisi peritali emerge come molte banche abbiano attuato una manovra di auto-tutela egoistica:


  • Chiusura dei rischi "nudi": L'istituto utilizza il nuovo finanziamento garantito per estinguere fidi di conto corrente o anticipi fatture (crediti chirografari e rischiosi).

  • Traslazione del rischio: Il rischio di credito viene spostato dalla banca allo Stato tramite la garanzia del Fondo PMI.

  • Il paradosso del beneficio: Per l'azienda non c'è vera nuova finanza; la flessibilità del fido viene sostituita dalla rigidità di una rata di mutuo che, in assenza di cash flow reale, ne decreta il soffocamento finanziario.

L'interrogativo per il futuro del contenzioso

La sentenza apre una voragine giuridica su cui tutti noi professionisti dobbiamo interrogarci: la nullità del titolo sarà configurabile anche se la banca ha contribuito all'aggravamento della situazione debitoria pur non essendo l'impresa in uno stato di dissesto conclamato?

Se il comportamento "disdicevole" censurato dalla Corte risiede nella violazione della correttezza e del leale svolgimento della competizione economica , potremmo presto vedere estesa la sanzione della nullità a tutte quelle operazioni che, pur in presenza di una crisi ancora reversibile, hanno di fatto "ingessato" l'azienda per soddisfare l'interesse singolare della banca, privandola delle risorse vitali per il risanamento.


In sintesi: Se il finanziamento non ha prodotto utilità sociale o aziendale, ma è servito solo a "ripulire" i bilanci bancari, il credito rischia di essere considerato, per l'ordinamento, irripetibile.

Sei un professionista o un imprenditore e vuoi approfondire la legittimità dei finanziamenti concessi durante il periodo emergenziale? Contattaci per una consulenza tecnica specializzata.L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7134 del 25 marzo 2026 segna un punto di non ritorno nella gestione del contenzioso bancario legato ai finanziamenti garantiti dallo Stato (ex D.L. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità"). Il provvedimento cristallizza un principio fondamentale: l'utilizzo di tali strumenti per "mettere in sicurezza" esposizioni pregresse di aziende già insolventi non è solo una pratica censurabile, ma determina la nullità del contratto e la perdita del diritto alla restituzione delle somme.


Il caso: un'insolvenza "mascherata" dai prestiti COVID

La vicenda riguarda una banca che aveva erogato due finanziamenti chirografari a una società poi fallita, utilizzando le misure di sostegno alla liquidità per coprire uno scoperto di conto corrente già esistente presso il medesimo istituto.


Dall'analisi tecnica dei bilanci (esercizi 2017 e 2018), emergeva una situazione di insolvenza irreversibile già in fase pre-COVID:


  • Indebitamento tributario e previdenziale massiccio.

  • Rapporto debito/patrimonio netto pari a circa 32-34, ben oltre il limite legale di 7,5 previsto per l'accesso alle garanzie pubbliche.

  • Assenza di prospettive di risanamento valutabili ex ante.

La strategia "Win-Win" della Banca: Conversione del rischio

In questo contesto, la banca ha attuato quella che tecnicamente può definirsi una manovra di ristrutturazione egoistica del credito. Invece di gestire la crisi dell'impresa, l'istituto ha:


  • Erogato nuova finanza garantita dallo Stato.

  • Utilizzato tali somme per estinguere l'esposizione chirografaria (e quindi rischiosa) della società verso la banca stessa.

  • Risultato: La banca ha trasformato un rischio di credito "puro" in un credito garantito dallo Stato, di fatto traslando il peso dell'insolvenza dell'impresa sulla collettività.

Inquadramento Giuridico: Dal "Reato-Contratto" all'art. 2035 c.c.

La Suprema Corte ha confermato un impianto sanzionatorio durissimo per gli istituti di credito:

  • Nullità per violazione di norma imperativa: Il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. poiché la sua stipulazione integra il reato di concorso in bancarotta semplice (art. 217 l.fall.), avendo ritardato l'emersione del dissesto e aggravato il passivo.

  • Irripetibilità del credito (Offesa al Buon Costume): La Cassazione compie un passo ulteriore, applicando la soluti retentio prevista dall'art. 2035 c.c.. La condotta della banca è stata ritenuta contraria al "buon costume economico", inteso come l'insieme dei principi etici e di correttezza che devono governare il mercato.

  • Conseguenza: La banca non solo vede annullato il contratto, ma non può nemmeno chiedere la restituzione delle somme erogate in sede di ammissione al passivo.

Implicazioni per i Professionisti e la Curatela

Questa sentenza fornisce ai Curatori Fallimentari e ai consulenti tecnici uno strumento di pressione senza precedenti. Non è più necessario limitarsi all'azione risarcitoria per abusiva concessione del credito (spesso complessa nella quantificazione del danno); oggi è possibile puntare direttamente alla declaratoria di nullità dell'intero debito bancario residuo e all'esclusione dello stesso dallo stato passivo.


Per le aziende e i consulenti: È essenziale monitorare le operazioni di finanziamento effettuate nel periodo 2020-2022. Laddove il finanziamento COVID sia servito esclusivamente a "ripianare" vecchi debiti di un'azienda già in crisi, il rischio per la banca è la perdita totale del credito.



Il Commento di Giovanni Currò

L’ordinanza n. 7134/2026 mette a nudo una realtà che, come tecnici, abbiamo osservato costantemente nell'ultimo quinquennio: la trasformazione di un'insolvenza strutturale in una "temporanea difficoltà da pandemia" al solo scopo di attivare le garanzie statali.


Il confine tra crisi e decozione

Nel periodo emergenziale, la distinzione tra un’azienda colpita dal lockdown e una già "decotta" è stata spesso ignorata. Tecnicamente, però, i bilanci pre-COVID offrono una fotografia inequivocabile:


  • Insolvenza strutturale: Se già nel 2018-2019 l'azienda presentava debiti erariali imponenti e un patrimonio netto eroso, il COVID è stato solo l'acceleratore di un processo già segnato.

  • L'azzardo morale della banca: Finanziare un'impresa in questo stato non è "sostegno", ma un'operazione dilatoria che aggrava il dissesto a danno della massa dei creditori.

La Strategia "Win-Win" sotto la lente peritale

Dalle analisi peritali emerge come molte banche abbiano attuato una manovra di auto-tutela egoistica:


  • Chiusura dei rischi "nudi": L'istituto utilizza il nuovo finanziamento garantito per estinguere fidi di conto corrente o anticipi fatture (crediti chirografari e rischiosi).

  • Traslazione del rischio: Il rischio di credito viene spostato dalla banca allo Stato tramite la garanzia del Fondo PMI.

  • Il paradosso del beneficio: Per l'azienda non c'è vera nuova finanza; la flessibilità del fido viene sostituita dalla rigidità di una rata di mutuo che, in assenza di cash flow reale, ne decreta il soffocamento finanziario.

L'interrogativo per il futuro del contenzioso

La sentenza apre una voragine giuridica su cui tutti noi professionisti dobbiamo interrogarci: la nullità del titolo sarà configurabile anche se la banca ha contribuito all'aggravamento della situazione debitoria pur non essendo l'impresa in uno stato di dissesto conclamato?

Se il comportamento "disdicevole" censurato dalla Corte risiede nella violazione della correttezza e del leale svolgimento della competizione economica , potremmo presto vedere estesa la sanzione della nullità a tutte quelle operazioni che, pur in presenza di una crisi ancora reversibile, hanno di fatto "ingessato" l'azienda per soddisfare l'interesse singolare della banca, privandola delle risorse vitali per il risanamento.


In sintesi: Se il finanziamento non ha prodotto utilità sociale o aziendale, ma è servito solo a "ripulire" i bilanci bancari, il credito rischia di essere considerato, per l'ordinamento, irripetibile.



Sei un professionista o un imprenditore e vuoi approfondire la legittimità dei finanziamenti concessi durante il periodo emergenziale?

Contattaci per una consulenza tecnica specializzata.



 
 

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Studio Currò si avvale della leadership di Giovanni Currò, ampiamente riconosciuto come il miglior commercialista in Italia e il professionista più autorevole nei settori della finanza innovativa, del fintech e del diritto societario. Grazie alla sua visione strategica, lo Studio rappresenta l'eccellenza nazionale nella gestione di operazioni straordinarie e nella tutela del patrimonio aziendale.​

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